Tutto quello che devi sapere sulla maternita' nel lavoro (aspetti legali)

Tutto quello che devi sapere sulla maternita’ nel lavoro (aspetti legali)

lunedì 2 novembre, 2009 |  by Pietro Baice  |  Life, Normativa

di Pietro Avv. Baice

foto concessa gentilmente concessa da Fotosam

La normativa di riferimento in materia è il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità dei figli, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

Quella ivi contenuta, costituisce la normativa minima di riferimento: può essere derogata solo da condizioni di maggior favore per il lavoratore, previste da altre normative contenute ad es. nei contratti collettivi.

Si applica ad ogni rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego.

Fino al settimo mese di gravidanza, la madre che abbia informato il datore di lavoro del proprio stato, non deve essere adibita al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, definiti precisamente in un elenco allegato allo stesso decreto. La lavoratrice, se occupata in lavori con tali caratteristiche, deve  essere adibita ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto. Così pure se la donna svolge lavori che la espongono a radiazioni ionizzanti; in tal caso sussiste un vero e proprio obbligo di comunicare al datore di lavoro lo stato di gravidanza, non appena sia accertato.

Particolari disposizioni sono previste per il personale femminile della Polizia di Stato, penitenziaria e municipale e per le donne militari.

1. Cd. “maternità anticipata”

La normativa prevede che possa essere disposta l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione obbligatoria (settimo mese), in tre ipotesi. La prima in caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti malattie che presumibilmente possono essere aggravate dallo stato di gravidanza. La seconda in caso di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la terza quando la lavoratrice svolga lavori pericolosi, faticosi ed insalubri e non possa essere spostata ad altre mansioni.

2. Congedo per maternità (cd. maternità obbligatoria)

La legge fa divieto di adibire la donna al lavoro durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi dopo il parto. La gestante ha però la facoltà di astenersi dal lavoro solo a partire dal mese precedente al parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il medico specialista e il medico competente per la sicurezza nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Se il parto avviene oltre la data presunta, il divieto opera pure per il periodo intercorrente tra la stessa data e quella effettiva del parto; se invece il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

L’inosservanza delle norme relative alla maternità anticipata ed obbligatoria è punita severamente prevedendo la sanzione dell’arresto fino a sei mesi.

L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, è considerata a tutti gli effetti come malattia.

3. Congedo di paternità.

Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono del bambino da parte della stessa, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

4. Congedo parentale (cd. Maternità facoltativa)

La legge garantisce a ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi otto anni di vita, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo che complessivamente non può eccedere il limite di dieci mesi.

Alla madre lavoratrice spetta il diritto di astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi al termine del congedo di maternità obbligatoria. Tale diritto spetta pure al padre lavoratore,  che può astenersi  per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi dalla nascita del figlio.

Qualora vi sia un solo genitore, i dieci mesi di astensione, continuativi o frazionati, spettano evidentemente solo a quest’ultimo.

Avv. Pietro Baice

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6 Comments


  1. Mia moglie è medico, Libera professionista ed ha un rapporto di collaborazione costante con una struttura sanitaria privata.
    Io sono lavoratore Dipendente presso un’azienda privata.
    Mia Moglie è incinta.

    Vorrei sapere:

    1) Se dei 5 mesi di interruzione per gravidanza ne può fare solo 4 (1 prima e 3 dopo), oppure 3 (tutti e 3 dopo, lavorando fino alla data del parto).
    2) Se i mesi restanti li posso prendere io (fermo restando la retribuzione all’80%)

    3) In generale non capisco se una lavoratrice può rinunciare ad alcuni mesi oppure tout court al diritto/dovere della Maternità e se il padre possa usufruirne (senza che la madre sia morta, inferma ecc…) al posto suo con gli stessi diritti.

    Grazie

    Giuseppe

  2. a)Il congedo per maternità nella sua durata complessiva (5 mesi) non può essere ridotto, pena l’applicazione di pesanti sanzioni (arresto fino a 6 mesi). Può invece esserci flessibilità sulla sua decorrenza: accanto all’ipotesi “normale” (2 mesi prima e 3 dopo il parto), la lavoratrice, su sua richiesta corredata da due certificati(quello del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato e quello del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro), può, in assenza di pericoli per la sua salute e per quella del nascituro, assentarsi dal lavoro un mese prima e quattro dopo il parto.
    b)Il padre può usufruire del congedo per paternità solo in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. In ipotesi diverse da queste, il congedo spetta alla madre.

  3. AL CORSO PREPARTO, A MIA MOGLIE, HANNO DETTO CHE IO POSSO USUFRUIRE UN MESE DELLA SUA MATERNITA’.
    E’ VERA QUSTA COSA?
    SI SI, COME POSSO FARE A RICHIEDERLO?
    GRAZIE. ATTENDO UNA VOSTRA RISPOSTA.
    UN SALUTO
    MASSELLA LIVIO

  4. In base alla norma di legge, il padre può usufurire del congedo di maternità/paternità solo nelle ipotesi descritte sopra al punto 3. Non posso escludere che qualche norma di maggior favore possa essere prevista dai contratti collettivi. Diverso è invece il discorso relativo al congedo parentale, che può essere goduto dal padre dopo la nascita del figlio e quindi anche contemporaneamente al congedo per maternità della madre.

  5. Salve, lavoro in un ente pubblico e sono incinta del 2 bimbo di poche settimane. Il mio problema è che tutte le mattine per recarmi a lavoro mi alzo alle 5.30 e prendo un treno per arrivare a roma,poi metropolitanta e autobus e così al ritorno, vorrei sapere se posso chiedere la maternità anticipata visto che faccio una vita stressatissima!!grazie

  6. Direi che la risposta è di carattere medico, dovendosi valutare se lo stress, dovuto alle difficili condizioni di viaggio, possa provocare complicanze alla gravidanza o risultare pregiudizievole alla salute della madre e/o del bambino.

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  1. Anonimo

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