E’ arrivato il bebè: i congedi pre e post-maternità ormai si perdono nella memoria! Di quali benefici potete ancora usufruire per fronteggiare i problemi che, assieme a grandi gioie, l’arrivo di un nuovo componente della famiglia comporta?
Per capire quali riposi e congedi spettano ai genitori nei primi anni di vita del figlio, il nostro riferimento normativo rimane sempre il Decreto Legislativo n° 151/2001, ricordando ancora una volta che esso contiene la normativa minima, derogabile in meglio dalle norme settoriali.
Riposi giornalieri della madre.
Durante il primo anno di vita del bambino, anche in caso di adozione o di affidamento, spettano giornalmente alla madre lavoratrice:
a) due periodi di riposo di un’ora ciascuno, anche cumulabili
b) un solo periodo di un’ora quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo sono dimezzati – quindi rispettivamente due periodi di mezz’ora ciascuno nel caso a) o uno solo di mezz’ora nel caso b) – quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido aziendale o di una struttura nelle immediate vicinanze dell’azienda.
Tali periodi sono considerati ore lavorative e comportano il diritto ad uscire dall’azienda.
Riposi giornalieri del padre.
Gli stessi periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) in caso di affidamento esclusivo dei figli;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente, che decida di non avvalersene;
c) se la madre non è lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Riposi per parti plurimi.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle spettanti alla madre per il parto singolo, possono essere utilizzate anche dal padre. Un esempio rende la norma più facilmente comprensibile: in caso di parto gemellare spettano comunque, indipendentemente dal numero di bambini, quattro ore di permesso al giorno (o due se l’orario di lavoro è inferiore a sei ore giornaliere oppure se la lavoratrice utilizza il nido aziendale). Di queste quattro ore, due (o una, nell’ipotesi di orario giornaliero inferiore a sei ore o di utilizzo del nido aziendale) possono essere utilizzate dal padre, in alternativa alla madre.
Congedo per la malattia del figlio.
Entrambi i genitori hanno diritto di astenersi, alternativamente, dal lavoro durante le malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Tale diritto si riduce a cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
Per fruire di tali congedi, il genitore deve presentare:
a) il certificato di malattia del figlio, rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato;
b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l’altro genitore non è in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Alle assenze per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore, in particolare per quanto riguarda le fasce orarie di reperibilità a domicilio.
Il congedo per la malattia del bambino spetta anche in caso di adozione o affidamento con elevazione però del limite di età del figlio a sei anni. Fino al compimento dell’ottavo anno spettano sempre i cinque giorni lavorativi di congedo all’anno. Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, spetta comunque il congedo di cinque giorni annui alternativamente a ciascun genitore; tale congedo deve però essere fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Particolari disposizioni in merito ai permessi ed ai riposi sono stabilite in caso di figli con handicap grave.
Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti relativi ai riposi o all’assenza dal lavoro sono puniti con la sanzione pecuniaria che va da un minimo di € 516,46 ad un massimo di € 2.582,28.
Sono riuscito a confondervi per benino le idee? Oppure avete adesso un quadro un po’ più chiaro sugli istituti giuridici a tutela della maternità e della paternità?







