In un post precedente abbiamo visto il licenziamento senza motivazione e quello per giusta causa; addentriamoci ora nel
Licenziamento per giustificato motivo
Il giustificato motivo, che al contrario della giusta causa deve essere interno al rapporto di lavoro, si distingue in due tipi: uno di carattere soggettivo inerente alla persona del lavoratore e l’altro di carattere oggettivo relativo invece alle esigenze dell’impresa. In questo secondo caso pesa sul datore l’onere di dar prova dell’effettività delle ragioni che giustificano il licenziamento e dell’impossibilità di impiegare diversamente il lavoratore licenziato. Il licenziamento per giustificato motivo, al contrario di quello per giusta causa, dà diritto al lavoratore al preavviso o, in mancanza, all’indennità sostitutiva.
Esempi di “giustificato motivo soggettivo”:
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la manomissione dell’orologio marcatempo in modo da far risultare sul cartellino un orario di entrata diverso da quello effettivo;
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le numerose assenze ingiustificate o tardivamente o insufficientemente giustificate;
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l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali di minore gravità rispetto a quello integrante la giusta causa, tale quindi da consentire la prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso.
di “giustificato motivo oggettivo”:
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la soppressione del settore lavorativo o del reparto di appartenenza del lavoratore;
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l’introduzione di nuovi macchinari che necessitano di minori interventi umani;
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l’affidamento all’esterno di alcune mansioni prima svolte in azienda
Vengono inquadrate in questa categoria altre due ipotesi che riguardano la persona del lavoratore ma sotto il profili del regolare funzionamento dell’organizzazione aziendale:
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il superamento del “periodo di comporto”, cioè del periodo massimo di assenza per malattia, stabilito dai contratti collettivi, durante il quale il lavoratore non può essere licenziato;
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la sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle svolgimento delle mansioni per cui è stato assunto.
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La procedura per l’intimazione del licenziamento e per l’impugnazione
Il licenziamento va comunicato in forma scritta ma non è necessaria la contestuale enunciazione delle motivazioni. Queste ultime possono essere richieste dal lavoratore entro 15 giorni dall’intimazione del licenziamento. Il datore è obbligato a comunicargliele per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta.
L’intimazione del licenziamento deve avvenire con immediatezza rispetto alla causa che lo ha generato.
Al lavoratore spetta l’onere di impugnare il provvedimento entro 60 giorni, che decorrono dalla comunicazione del recesso o dei motivi, con qualsiasi atto anche extragiudiziale: è sufficiente una raccomandata A.R.
Come per tutte cause di lavoro, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, si deve far ricorso al tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla competente Commissione della Direzione Provinciale del Lavoro. Un ulteriore tentativo di conciliazione tra le parti viene poi svolto anche dal giudice nella prima udienza.







