Il Contratto a Progetto - guida pratica

Il Contratto a Progetto – guida pratica

lunedì 25 gennaio, 2010 |  by Pietro Baice  |  Normativa

Quali sono gli elementi essenziali del contratto a progetto?

Intanto va premesso che si tratta di una fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa prevista e regolata dagli articoli 61-69 del D.Lgs. 10/9/2003 n° 276.

Caratteristiche

Pur nell’assoluta novità dell’applicazione di tale tipologia contrattuale e delle connesse naturali difficoltà di tutti gli operatori economici e giuridici di fronte a parametri e concetti di difficile inquadramento giuridico (progetto, programma ecc.), alcuni elementi chiari e minimali possono essere individuati attenendosi alla lettera della disposizione:

  1. il progetto (o programma) di lavoro, o di una o più fasi di esso, che deve caratterizzarsi per la specificità;
  2. il rapporto deve essere prevalentemente personale e senza vincoli di subordinazione;
  3. il collaboratore deve, quindi, conservare margini di autonomia, ancorché coordinabili con l’organizzazione del committente;
  4. in ogni caso l’attività deve essere valutata e valutabile indipendentemente dal tempo di esecuzione;
  5. l’attività deve avere carattere di continuità.

Sono infatti escluse dai contratti a progetto le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente e salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro. Se invece il compenso supera tale limite annuale, trovano applicazione le disposizioni sul contratto a progetto.

Restano inoltre esclusi, rimanendo assoggettati alla propria disciplina specifica, i rapporti degli agenti e i rappresentanti di commercio. Sono inoltre escluse dal campo di applicazione di tale tipo di contratto le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali (libere professioni).

Forma e contenuti del contratto

Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve indicare:

  1. la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
  2. il progetto o programma di lavoro;
  3. il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
  4. le forme di coordinamento, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicare l’autonomia del collaboratore nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
  5. le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore.

Compenso

Il compenso corrisposto al collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

Altri diritti del collaboratore

La gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore a progetto non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo per il periodo corrispondente all’impedimento lavorativo.

Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.

In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Ai contratti a progetto si applicano, infine, le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Estinzione del contratto e preavviso

I contratti si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto.

Le parti possono comunque recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale. Anche il preavviso deve essere previsto e regolato dalla parti nel contratto.

Quante differenze con il rapporto di lavoro subordinato? …. O quante similitudini?

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